Permesso Di Costruire

Cos’è e Quando è necessario il PdC?

By Alessandro Nicoletti | @iamale.nic | 05-06-2022

Cos’è il permesso di costruire

Il permesso di costruire è un titolo autorizzativo rilasciato dal Comune che diventa necessario per eseguire interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia.

Esso è disciplinato dal Testo unico dell’edilizia (d.p.r. n. 380/2001) adesso in sostituzione dalla legge numero 10 del 1977 (c.d. Legge Bucalossi).

Il pdc viene essenzialmente utilizzato per gli ampliamenti, per le nuove costruzioni, o per interventi di ristrutturazione importanti.

 

Quali interventi necessitano del Permesso di costruire?

Ai sensi dell’articolo 10 del Testo unico, il permesso di costruire è necessario per le seguenti tipologie di intervento:

  • intervento di nuova costruzione,
  • intervento di ristrutturazione urbanistica,
  • intervento di ristrutturazione edilizia che portano ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente e che comportano modifiche della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti, o, se si tratta di immobili compresi nelle zone omogenee A, mutamenti della destinazione d’uso, nonché interventi che comportano modificazioni della sagoma di immobili sottoposti a vincoli.

Comunque sia, le Regioni possono stabilire con propria legge i mutamenti dell’uso di immobili o di loro parti effettivamente subordinati a permesso di costruire o a segnalazione certificata di inizio attività e di individuare nello stesso modo ulteriori interventi sottoposti al rilascio del permesso a Roma, tenendo conto dell’incidenza degli stessi sul territorio e sul carico urbanistico.

 

Come viene rilasciato il PDC?

Il permesso di costruire può essere richiesto via pec all’ufficio protocollo del Comune relativo all’intervento oppure recandosi direttamente presso il L’ufficio dello Sportello Unico dell’Edilizia.

Alla richiesta vanno allegati un’attestazione concernente il titolo di legittimazione, gli elaborati progettuali richiesti, gli eventuali ulteriori documenti previsti per lo specifico intervento e una dichiarazione con la quale il progettista abilitato assevera la conformità del progetto agli strumenti urbanistici, ai regolamenti edilizi vigenti, alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia (antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, relative all’efficienza energetica).

La competenza al rilascio è del dirigente o del responsabile dello sportello unico, che vi provvede nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e degli strumenti urbanistici. 

 

Quando può essere rilasciato un Permesso di Costruire?

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato a tutte o alcune delle seguenti condizioni:

  • Esistenza delle opere di urbanizzazione primaria
  • Previsione da parte del Comune dell’attuazione delle stesse nel successivo triennio
  • Impegno degli interessati di procedere alla loro attuazione contemporaneamente alla realizzazione dell’intervento che è oggetto del permesso.

Il Sindaco ne fa espressa richiesta, il Presidente della giunta regionale può ordinare che gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia avviati siano sospesi se gli stessi sono tali da compromettere l’attuazione degli strumenti urbanistici o, comunque, renderla più onerosa. A tal fine è necessario un provvedimento motivato da notificare all’interessato.



Procedimento per il rilascio del permesso a costruire

Il termine assegnato al responsabile del procedimento può essere interrotto, ma solo per una volta, entro trenta giorni dalla domanda e solo per acquisire (con richiesta motivata) dei documenti necessari a integrare o completare la documentazione presentata, che l’amministrazione non abbia già a disposizione né possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine inizia nuovamente a decorrere da quando la documentazione integrativa viene consegnata.

Una volta ricevuta l’istanza, lo sportello unico ha dieci giorni di tempo per comunicare al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento. Quest’ultimo, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, cura l’istruttoria e formula una proposta di provvedimento, corredandola da una relazione dettagliata sull’intervento richiesto.

Tutti i termini del procedimento possono essere raddoppiati se i progetti risultano particolarmente complessi.

Silenzio-assenso

Il Testo unico prevede oggi che, se il dirigente o il responsabile dell’ufficio non ha opposto un motivato diniego alla domanda di permesso di costruire e il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo è decorso inutilmente, sull’istanza si intende formato il silenzio-assenso, a meno che non sussistano vincoli relativi all’assetto idrogeologico, ambientali, paesaggistici o culturali.



Durata del permesso di costruire

I termini di inizio e di ultimazione dei lavori entro i quali il permesso di costruire a ha efficacia sono indicati nel permesso stesso. In ogni caso, l’articolo 15 del Testo unico precisa che il termine di inizio dei lavori non può essere superiore a un anno dal rilascio del titolo, mentre quello entro il quale l’opera va completata non può essere superiore a tre anni dall’inizio.

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